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D.Lgs. 231/01: L'Organismo di Vigilanza nelle prassi delle imprese

Redazione ASCHENAZIA • set 28, 2021

Sintesi della nota 10/2021 pubblicata da Assonime



Lo scorso mese di luglio Assonime ha pubblicato il documento “L’organismo di Vigilanza nelle prassi delle imprese a vent’anni dal d. lgs. 231/2001” nell’ambito del quale è stata svolta un’analisi rispetto all’attuazione della disciplina 231 a venti anni dalla sua emanazione, con particolare attenzione al ruolo dell’OdV ed alla centralità del Modello 231.


Dalla menzionata indagine sono emerse alcune considerazioni circa la figura dell’OdV e in ordine a come sia stato regolamentato questo organismo nella prassi delle imprese, a fronte di vuoti normativi sul punto.


E' oramai noto che l'OdV possa assumere diverse composizioni con l'ovvia necessità  per le aziende di scegliere la “fisionomia più̀ adatta all’impresa, sulla base dell’organizzazione, dimensione, tipo di attività esercitata, specifici profili di rischio, purché sia sempre assicurato un adeguato coordinamento dell’OdV nel sistema dei controlli societari”. I dubbi, ciononostante, non si arrestano alla composizione e nomina dell’OdV permanendo ed intensificandosi, invece, con riguardo al ruolo affidato a questo vigilante, con particolare riguardo ai gruppi di imprese dove più soggetti incaricati di vigilare devono trovare la quadra del cerchio su come imboccare una comune linea di pensiero.


Sul punto è emersa la prassi di elaborare delle “Linee Guida di gruppo e prevedere scambi informativi” pur rimanendo oscuro per le imprese “quale debba essere il ruolo e il livello di coordinamento che la capogruppo dovrebbe operare per garantire un’efficiente attuazione della disciplina 231 nell’ambito del gruppo, senza incorrere in improprie risalite della responsabilità”. Pertanto, nei gruppi societari, alla luce di quanto si legge nel documento di Assonime, si ritiene opportuno adottare delle Linee Guida volte a coordinare l’attività dei vari OdV ed uno scambio di comunicazioni fra gli stessi, con particolare attenzione all’impulso in tal senso da parte dell’OdV capogruppo.


In riferimento al ruolo del Modello 231 nell’approfondimento di Assonime, inoltre, si legge che nei venti anni di disciplina 231 non sempre la giurisprudenza ha dato il giusto peso all’adozione dei Modelli 231, condannando le società per il sol fatto di aver commesso un reato presupposto. Tuttavia, negli ultimi anni, tale tendenza ha cominciato a venir meno, soprattutto grazie all’orientamento contrario affermato dalla Corte di Cassazione che ha imposto ai giudici “di porre sempre al centro della valutazione della responsabilità dell’impresa la “colpa di organizzazione”, verificando in primo luogo “se esiste un modello”, e successivamente “se è conforme alle norme e se è stato efficacemente attuato”.


Per affermare la responsabilità dell’impresa occorre, dunque, che sia predisposta un’accurata indagine sulle cautele organizzative adottate dall’impresa per prevenire il reato” (Cass. 28 ottobre 2019, n. 43656). Quanto sopra è solo una piccola parte delle considerazioni tratte da Assonime nell’indagine svolta. Ad ogni modo appare evidente quanto la disciplina 231 sia cambiata in questi 20 anni di adozione e come di conseguenza si sia adattata la prassi delle imprese e la giurisprudenza in materia che, secondo gli ultimi orientamenti, è tenuta sempre e comunque a valutare i Modelli 231 adottati per la prevenzione dei reati, sancendone in tal modo sempre di più l’importanza nelle organizzazioni delle imprese.


Per l’applicazione pratica del Modello 231, quindi, occorre mettere in atto tutto quanto in esso contenuto e porre in essere i suggerimenti espressi dall’OdV.


Fonte: www.ambientelegale.it

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