A. Principali scadenze
La Circolare Agea n. 35277 del 13.05.2021, successiva al Decreto ministeriale n. 215187 del 10 maggio 2021, indica i termini per la presentazione della domanda unica 2021:
B. Detenzioni delle superfici al 15 maggio 2021
Si sottolinea che la proroga riguarda solamente la presentazione delle domande. Seppure la scadenza per la presentazione della Domanda Unica è prorogata al 15 giugno 2021, la detenzione delle superfici ammissibili da parte dell’agricoltore rimane confermato al 15 maggio 2021.
C. Sottoscrizione domanda unica
La Circolare Agea n. 35277 del 13.05.2021 richiama l’importanza della sottoscrizione della domanda unica 2021 da parte del agricoltore è necessaria a pena di inammissibilità.
Da questo punto di vista, la stessa Circolare Agea ricorda che, per la campagna 2020, in conseguenza dell’emergenza Covid, era stata prevista una disciplina eccezionale per la sottoscrizione della domanda unica e delle altre domande di aiuto, che prevedeva la presentazione della domanda anche senza sottoscrizione da parte dell’agricoltore.
Adesso Agea chiede di accertare l’avvenuta regolarizzazione della sottoscrizione delle domande di erogazione di contributi agricoli e degli atti propedeutici alla presentazione di domande di aiuto del 2020 e, qualora ciò non fosse ancora avvenuto, di far eseguire l’adempimento agli agricoltori interessati. La regolarizzazione della sottoscrizione deve essere eseguita entro e non oltre il 30 giugno 2021.
D. Trasferimento titoli 2021
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2021 è il 12 luglio 2021.
E. Registrazione dei bovini, dei caprini
Il termine ultimo per la registrazione dell’evento nascita in BDN per i bovini e per gli ovicaprini è di sette a decorrere dal giorno di apposizione dei mezzi identificativi.
F. Domande di pagamento Sviluppo rurale
Con riferimento alle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come previsto dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, spetta alle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale posticipare la scadenza del termine di presentazione, nonché definire la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali.
Fonte: Agea, Edagricole "Terra e Vita" Maggio 2021
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