Può rispondere dell'illecito di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di false fatturazioni (25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 in relazione all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, la società che si avvale fittiziamente di un consorzio per la propria manodopera.
Con tale interpretazione la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro a carico di una società per azioni che, simulando contratti di appalto invece che di somministrazione di manodopera, aveva effettuato operazioni giuridicamente inesistenti al fine di evadere l'IVA.
L'ente indagato si sarebbe dunque illegittimamente avvalso dello "schermo del consorzio (…) finalizzato ad evitare il coinvolgimento della committente sia in problematiche di gestione della forza lavoro, sia nelle plurime criticità (di natura sindacale, fiscale, previdenziale, amministrativa, sino a comprendere i rischi penali) correlate alle modalità concrete di articolazione del rapporto con i lavoratori".
La società avrebbe così detratto l'IVA, dopo avere effettuato pagamenti di fatture per falsi appalti di opere e servizi, scaricandola sul consorzio che a sua volta lo aveva scaricato alle cooperative consorziate - poi cessate - impedendo il recupero del tributo.
Fonte: AODV231 - www.aodv231.it - 02 maggio 2022
Privacy policy: Scarica la nostra informativa redatta ai sensi del GDPR - CLICCA QUI
Tutti i diritti riservati | ASCHENAZIA SRL - Viale della Repubblica 77 - 87100 COSENZA (CS) - P.Iva 03464430788