D.LGS. 231/2001: La compliance ed i reati tributari

Redazione ASCHENAZIA • 25 settembre 2021

La nuova categoria dei reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001


Tra le importanti novità previste dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”), vi è l’inclusione di taluni reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019). Tramite tale intervento normativo - si legge nella Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019 - “(...) si inizia a colmare un vuoto di tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile sia alla luce della più recente normativa euro unitaria, sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale”.


La novella era stata auspicata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza “Gubert”, in tema di confisca, suggeriva “un intervento del legislatore, volto ad inserire i reati tributari fra quelli per i quali è configurabile una responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 8 giugno del 2001, n. 231”.


L’integrazione legislativa poc’anzi menzionata ha, pertanto, posto fine ad un’annosa questione circa la possibile “rilevanza 231” dei reati fiscali quali reati-fine dei delitti di criminalità organizzata (sanzionati dall’art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)2 e quali reati scopo dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (sanzionati dall’art. 25-octies del medesimo Decreto).


Da anni, infatti, dottrina e giurisprudenza dibattevano sulla possibilità o meno di considerare quali reati-fine o reatiscopo di tali fattispecie criminose anche quelli non appartenenti al novero dei reati presupposto ex D.Lgs.. 231/2001 ovvero, in ossequio al principio di tassatività, solo quelli già rientranti nel novero della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. Nello specifico, l’art. 25-quinquiesdecies, co. 1, del D.Lgs. 231/2001 estende il perimetro dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, includendovi le seguenti fattispecie:


  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all’art. 2, co. 1, o fino a quattrocento quote nell’ipotesi di cui all’art. 2, co. 2-bis;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all’art. 8, co. 1, o fino a quattrocento quote nell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2-bis;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.


Inoltre, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo. Il legislatore ha anche previsto l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e), del D. Lgs. n. 231/2001, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Alla luce di quanto sopra tratteggiato, appare evidente come, l’introduzione dei reati tributari nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti solleciti con forza l’accrescimento, da parte delle imprese, di una sempre maggiore consapevolezza dei rischi aziendali, anche a livello fiscale e delle competenze necessarie alla loro gestione.


Fonte: AODV231 Settembre 2021

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