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I SERVIZI OFFERTI DA ASCHENAZIA: Il D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza

Redazione ASCHENAZIA • ago 29, 2021

Cosa è il D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori


Il Decreto Legislativo 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo. Successivamente la legge 81 2008 è stata integrata dalle disposizioni riportate dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, entrato in vigore il 20 di quello stesso mese e anno.


Dove trova fondamento il T.U. sicurezza d.lgs 81/2008? 

Il Testo Unico 81/08 o d.lgs 81/08, trova il suo fondamento in alcuni principi della Costituzione italiana. Tra questi, va ricordato quello sancito dall'art. 32 del decreto 81/2008, secondo cui il diritto alla salute e all'integrità fisica è un diritto fondamentale dell'uomo. Inoltre, già nell'art. 35 della Carta Costituzionale si garantisce la tutela del lavoro, mentre nell'art. 41 si sostiene come l'iniziativa economica privata, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.


Cosa prevede e che obiettivo ha il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81/08?

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Qiundi per riassumere “la sicurezza sul lavoro è la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”. Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08).


Cosa contiene il testo unico della sicurezza?

Il Testo Unico sulla sicurezza elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).


È possibile individuare altri riferimenti legislativi d.lgs. 81/2008?

Nel DLgs 81 08 Testo Unico sulla sicurezza è possibile individuare altri riferimenti legislativi. Per esempio, quello all'art. 2050 del Codice civile, che introduce la responsabilità per l'esercizio delle attività pericolose, quando non vengano adottate adeguate misure che proteggano la salute e la sicurezza del lavoro, o all'art. 2087, che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie “a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale” dei lavoratori nominando un Medico Competente a cui sarà affidata la Sorveglianza Sanitaria dell'azienda. Infine, per l'art. 40 del Codice penale se un soggetto ha l'obbligo di intervenire e non interviene, i danni che ne conseguono fanno capo a lui.


Un po' di storia della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel decreto legislativo 81/2008 tale principio è rintracciabile in quei doveri che ogni figura aziendale ha, al fine di tutelare i lavoratori e il cui mancato ottemperamento può essere punibile tramite precise sanzioni amministrative e penali.

La prima legge in materia di sicurezza sul lavoro risale alla fine del XIX secolo; successivamente si è dovuto attendere la seconda metà degli anni '50 per avere una prima legge sicurezza sul lavoro organica, tramite una serie di decreti presidenziali. Dopodiché è seguito un periodo di lungo silenzio, interrotto solo all'inizio degli anni '70 dallo Statuto dei Lavoratori, nel cui art. 9 i lavoratori sono “chiamati a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”.


Quale decreto regola la salute è la sicurezza nei luoghi di lavoro prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008?

In realtà, sono anche sollecitati a “promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute, la loro sicurezza e la loro integrità fisica”. Un grande contribuito alla produzione legislativa è stato dato pure dal diritto comunitario, grazie al quale si è arrivati al Decreto Legislativo 626/1994, che ha preceduto il D.Lgs. 81-2008, in cui viene introdotto il modello della sicurezza di tipo partecipativo.


Cosa abroga il decreto legislativo 81/2008?

Il nuovo provvedimento – che ha l'ambizione di essere un testo unico sulla materia della sicurezza – abroga una parte della legislazione previgente sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, risalente agli anni cinquanta, e il famoso decreto 626/1994 di recepimento delle direttive comunitarie.


Quali categorie di lavoratori tutelail d.lgs. 81/2008?

Dunque il D.Lgs 81 08 “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”.


Disposizioni integrative e correttive al Decreto 81/2008.

Nel 2009 il D.Lgs. 106/2009, ha stabilito diverse disposizioni integrative e correttive alla legge 81 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Se desideri approfondire l'argomento in questo articolo puoi trovare le:

modifiche al dlgs 81 08 riguardanti in particolare il Medico Competente.


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I riferimenti normativi riguardanti il Testo Unico di sicurezza sul lavoro.

In Italia, la sicurezza sul lavoro, è regolamentata dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 noto anche come: Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli:

  • Titolo I (art. 1-61) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;
  • Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni;
  • Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;
  • Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;
  • Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: Disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi: Disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali: Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;
  • Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici: Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;
  • Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni;
  • Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;
  • Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;
  • Titolo XII (art. 298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
  • Titolo XIII (art. 304-306) Disposizioni finali.


La struttura del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81

Segue il seguenti criteri:

  1. prima individua i soggetti responsabili
  2. poi descrive le misure gestionali e degli adeguamenti tecnici (valutazione dei rischi etc.) necessari per ridurre i rischi lavorativi.
  3. alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.


Successivamente il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

  1. Misure generali di tutela;
  2. Valutazione dei rischi;
  3. Sorveglianza sanitaria;
  4. Rspp e Rls.


D.Lgs. 106/2009 - Modifiche riguardanti il Medico Competente

Il D.Lgs. 106/2009, stabilisce “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Riportiamo le modifiche che riguardanti in particolare il medico competente.


L’art. 13 del D.Lgs. 106/2009, riporta le modifiche in merito agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

In particolare, la lettera g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto, viene sostituita con inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.


L’art. 15 del D.Lgs. 106/2009, prevede modifiche in merito agli obblighi del medico competente.

  • La lettera c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio,
  • alla lettera f)aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia è sostituita con istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, e salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. 
  • La lettera e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione è sostituita con consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.


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ASCHENAZIA offre alle aziende supporto e consulenza in merito ai seguenti servizi:


- ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO

  •  predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze (D.U.V.R.I)
  • assunzione incarico esterno Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la sicurezza degli ambienti di lavoro
  • studio ed elaborazione Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.)
  • consulenza per l’igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro
  • elaborazione Documento Valutazione dei Rischi (DVR)
  • sopralluoghi programmati, per stabilire un confronto con i lavoratori e verificare con i rilievi le eventuali non conformità


- VALUTAZIONE DEI RISCHI

  • sopralluogo in sede con tecnici qualificati per effettuare e redigere la valutazione dei rischi aziendali
  • verifica della documentazione per la sicurezza sul lavoro
  • analisi e individuazione dei rischi
  • individuazione di tutte le misure da attuare, dalla prevenzione e protezione alla formazione del personale
  • aggiornamento del documento DVR in base a cambiamenti aziendali e/o legislativi
  • valutazione e stesura del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 81/08 e s.m.i.


- FORMAZIONE DEL PERSONALE


- SUPPORTO NEL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI SECONDO LO STANDARD ISO 45001


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