Dopo il recepimento della direttiva 2017/164/UE che definiva un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ad agenti chimici - recepimento avvenuto con il Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020 - è stato recepito anche il quinto elenco, in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici.
È stato, infatti, recentemente pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 18 maggio 2021 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.
Il Decreto interministeriale del 18 maggio 2021, come era successo con quello del 2 maggio 2020, sostituisce, come vedremo, l'Allegato XXXVIII al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1831/UE.
Prima di parlare del nuovo decreto ci soffermiamo sulla Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che, come abbiamo detto, definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE.
Ricordiamo brevemente gli altri elenchi pubblicati (le direttive sono state tutte recepite):
Riprendiamo i primi articoli della Direttiva 2019/1831:
Articolo 1
È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.
Articolo 3
Nell’allegato della Direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Nei «considerando» della direttiva, che contengono la motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.
Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di 15 minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”.
Si ricorda poi che per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.
Tra gli agenti chimici figuranti alle voci di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.
Ricordiamo la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:
Veniamo al nuovo Decreto interministeriale del 18 maggio 2021 che, come abbiamo detto, recepisce la direttiva n. 2019/1831 e i nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
Il Decreto fa riferimento all’articolo 232 del D.Lgs. 81/2008 che riguarda:
L’articolo 1 (Modifiche all'allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) indica dunque che ‘in attuazione della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici’ (Allegato che è possibile visualizzare integralmente nel decreto).
Si indica, infine, che tale decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Fonte: PuntoSicuro.it, Giugno 2021
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