Il Business Plan aziendale... I 10 aspetti fondamentali da tenere in buon conto... (Parte 2 di 3)
Trasparenza, sostenibilità del dato, redazione del Business Plan

e. Trasparenza del dato
Concetto completamente diverso dall’ampiezza descrittiva è la trasparenza del dato. Sovente, i numeri contengono calcoli che non sono resi espliciti, e rendono l’informazione, per quanto esaustiva, non interpretabile.
Ogni formula del business plan deve essere spiegata, intelleggibile, chiara al lettore. Nessuna informazione di base nella parte quantitativa deve essere nascosta, ma al contrario fornita come elemento di base dei calcoli (value driver, assumptions).
f. Sostenibilità del dato
Ancora diverso è il concetto della sostenibilità del dato. Un buon business plan consente al lettore di comprendere l’azienda e il progetto in una robusta parte descrittiva, di apprezzare i calcoli in quella quantitativa con esplicitazione dei ragionamenti di calcolo stesso, ma anche un articolato e fondato sostegno alla fondatezza del dato stesso.
A titolo di esempio, i ricavi di vendita devono essere chiari e intelleggibili, ma anche essere basati su analisi di scenario e di mercato che prevedono, nei suoi fondamenti, una parte di documentazione di attendibilità del dato di budget. In mancanza, il dato, per quanto chiaro, viene considerato da un lettore esperto non valutabile.
g. Redazione del documento
Il documento può essere tecnicamente redatto da un esperto interno o esterno all’impresa (tipicamente, il commercialista ovvero un esperto esterno), ma a condizione che sia la parte qualitativa, sia quella quantitativa di base (almeno fino a EBITDA) siano redatte dall’imprenditore.
Naturalmente, questa affermazione suscita scalpore. Nella cultura italiana, soprattutto, la mentalità del piccolo e micro imprenditore è quella di rivolgersi al professionista commissionando il business plan: “dottore, mi butta giù due numeri che li chiede la banca?”.
Questo è il peggior approccio possibile al questa materia, che conduce, nella migliore della ipotesi, al diniego della richiesta. Nella peggiore, alla concessione del prestito. È sufficiente chiedersi, per comprendere l’ultima affermazione, chi sia il soggetto che assume il rischio giuridico del rimborso del finanziamento, non di rado con un aggravio di collateral (garanzie).
Continua...
Fonte: prof. Valerio MALVEZZI, Informazione Fiscale - https://www.informazionefiscale.it